La V sezione del Consiglio di Stato ha riformato una sentenza del TAR Latina, in cui era stato stabilito che il mancato assolvimento di un onere dichiarativo non espressamente previsto dalla lex specialis di gara, e neanche ricavabile dalla normativa settoriale, avrebbe dovuto comportare l’esclusione dalla gara. Si trattava, in particolare, dei costi per le migliorie offerte dai concorrenti. La questione differisce dal più noto tema degli oneri di sicurezza aziendale o dal costo della manodopera, perché per questi ultimi il legislatore ha
esplicitato l’obbligo, pur avendo omesso di disciplinare le conseguenze derivanti dalla violazione di tale obbligo. Nel caso in esame, invece, mancava la previsione stessa di un obbligo dichiarativo. La controversia testimonia, comunque, come il tema legato alle cause di esclusione dalla gara sia tutt’altro che risolto, nonostante la codificazione del principio di tassatività.