Insider trading: la Consulta limita la confisca al solo profitto conseguente all’illecito. (Corte cost., 10 maggio 2019, n. 112)

La Corte Costituzionale ha stabilito che, mentre la confisca del “profitto” ha natura meramente
“ripristinatoria”, e come tale rappresenta la fisiologica reazione dell’ordinamento all’illecito arricchimento realizzato dal soggetto, la confisca del “prodotto” e dei “beni utilizzati” per commettere l’illecito hanno invece natura propriamente “punitiva” e, cumulandosi con le già severe sanzioni pecuniarie del Testo unico, portano a risultati sanzionatori sproporzionati.