La Corte Costituzionale ha stabilito che, mentre la confisca del “profitto” ha natura meramente
“ripristinatoria”, e come tale rappresenta la fisiologica reazione dell’ordinamento all’illecito arricchimento realizzato dal soggetto, la confisca del “prodotto” e dei “beni utilizzati” per commettere l’illecito hanno invece natura propriamente “punitiva” e, cumulandosi con le già severe sanzioni pecuniarie del Testo unico, portano a risultati sanzionatori sproporzionati.