Richiamando l’orientamento della Sezione, il Consiglio di Stato ha stabilito che la realizzazione di un porticato, in quanto opera non pertinenziale, richiede il permesso di costruire.
Altro principio affermato dalla sentenza riguarda l’onere della prova relativo all’epoca di realizzazione dell’abuso, ai fini del rilascio del condono, che incombe sulla parte che vi ha interesse e non sulla PA.