(Cons. Stato, sez. IV, 17 giugno 2019, n. 4068)
Ribadita la nozione di standard urbanistico (“rappresentano la misura degli spazi pubblici che deve essere garantita ad ogni cittadino in rapporto agli insediamenti residenziali”) , il Consiglio di Stato ha precisato che la destinazione a standard di un’area postula una ineliminabile ed esclusiva finalizzazione ad un uso pubblico e cioè potenzialmente a vantaggio di tutti e non ad uso privato, di un singolo soggetto o di un numero limitato ed identificabile di soggetti. Conseguentemente, in presenza di un uso privato dell’area (nel caso di specie, a spazio di manovra per mezzi pesanti onde consentire un più agevole accesso ai capannoni produttivi), la stessa non potrebbe essere considerata come standard e non potrebbe essere computata come tale.