Standard urbanistici destinati ad un uso non pubblico

(Cons. Stato, sez. IV, 17 giugno 2019, n. 4068)

Ribadita la nozione di standard urbanistico (“rappresentano la misura degli spazi pubblici che deve essere garantita ad ogni cittadino in rapporto agli insediamenti residenziali”) , il Consiglio di Stato ha precisato che la destinazione a standard di un’area postula una ineliminabile ed esclusiva finalizzazione ad un uso pubblico e cioè potenzialmente a vantaggio di tutti e non ad uso privato, di un singolo soggetto o di un numero limitato ed identificabile di soggetti. Conseguentemente, in presenza di un uso privato dell’area (nel caso di specie, a spazio di manovra per mezzi pesanti onde consentire un più agevole accesso ai capannoni produttivi), la stessa non potrebbe essere considerata come standard e non potrebbe essere computata come tale.