La differenza tra ristrutturazione edilizia e risanamento conservativo

(Cass. pen., sez. III, 18 settembre 2019, n. 38611)

La Cassazione penale richiama e ribadisce l’orientamento della giurisprudenza amministrativa in tema di classificazione degli interventi edilizi. In particolare, la nozione di ristrutturazione edilizia contempla la realizzazione di limitati incrementi volumetrici, purchè contenuti, per mantenere una distinzione rispetto alla nozione di nuova costruzione. Di contro, il risanamento conservativo si caratterizza per il mancato apporto di modifiche sostanziali all’assetto edilizio preesistente, sia all’interno che all’esterno.