(Corte di giustizia UE, sez. V, 26 settembre 2019, in causa C-63/18)
La Corte di giustizia UE ha stabilito che, sebbene in astratto sia possibile che i principi generali del Trattato subiscano restrizioni per esigenze connesse alla lotta alla criminalità, la disciplina del subappalto contenuta all’art. 105, co. 2, del d.lgs. n. 50/2016 costituisce una violazione del principio di proporzionalità, perché “eccede quanto necessario al raggiungimento di tale obiettivo”.
Essendo stato acclarato il contrasto con la disciplina eurounitaria da parte della Corte di giustizia, d’ora in poi i giudici (e le stazioni appaltanti) saranno tenuti a disapplicare l’art. 105, co. 2 del vigente codice appalti.