(Cons. Stato, Ad. Plen., 22 ottobre 2019, n. 10)
La Plenaria del Consiglio di Stato ha mutato il proprio precedente orientamento, stabilendo i seguenti tre principi:
- l’inquinamento ambientale commesso prima dell’entrata in vigore della legge che ha introdotto l’obbligo di bonifica (d.lgs. 5 febbraio 1997, art. 17), costituendo un fatto illecito ex art. 2043 c.c., giustifica l’applicazione di un rimedio ripristinatorio in forma specifica come l’ordine di bonifica, rientrante nell’ambito applicativo dell’art. 2058 (seppure senza il limite della eccessiva onerosità);
- l’ordine di bonifica impartito per un fatto commesso prima del 1997 non costituisce l’applicazione retroattiva di una sanzione punitiva;
- la bonifica può essere ordinata anche a carico della società che sia subentrata al responsabile per effetto di fusione per incorporazione.