(Cons. Stato, sez. VI, 14 ottobre 2019, n. 6979)
La Sezione VI ha ribadito il proprio orientamento in materia di pergotenda, secondo cui non occorre il permesso di costruire per la posa in opera di un simile manufatto.
Ha affermato, in particolare, che la pergotenda non può considerarsi “nuova opera” neanche laddove fosse destinata a rimanere chiusa, perché il carattere retrattile della tenda e dei pannelli non presentano elementi di fissità.
A conferma della tesi è stato anche richiamato il DM 2 marzo 2018, avente ad oggetto il glossario delle opere eseguibili in regime di attività libera.