(Cons. Stato, sez. V, 20 aprile 2020, n. 2489)
In materia di notifica dell’appello alla Avvocatura Generale dello Stato, quando il giudizio di primo grado si è svolto con l’intervento dell’Avvocatura distrettuale, il Consiglio di Stato ha ritenuto sussistente un contrasto tra la regola applicabile nel giudizio civile (art. 291 cpc) e quella introdotta dal c.p.a. (art. 44, co. 4).
Tale contrasto, di cui vi è traccia nella giurisprudenza amministrativa precedente al cpa, ed in cui la soluzione prescelta era nel senso di ammettere la sanatoria, risulta oggi violare, non solo le norme costituzionali in tema di effettività della tutela giurisdizionale (artt. 24 e 113 Cost.), ma anche quelle sovranazionali (art. 6 CEDU).
Per tale ragione è stata rimessa alla Corte costituzionale la questione di legittimità dell’art. 44, co. 4 cpa, limitatamente alle parole «se ritiene che l’esito negativo della notificazione dipenda da causa non imputabile al notificante» .