Alla Corte di giustizia UE l’ammissibilità del subappalto qualificante e frazionato

(Cons. Stato, sez. III, ord. 10 giugno 2020, n. 3702)

La Terza Sezione del Consiglio di Stato ha rimesso alla Corte del Lussemburgo una questione pregiudiziale, relativa alla ammissibilità del subappalto qualificatorio e frazionato.

Nella fattispecie era accaduto che una impresa partecipante alla gara, sprovvista della qualificazione SOA necessaria per eseguire una determinata prestazione, aveva dichiarato la propria intenzione di far ricorso al subappalto (quindi qualificatorio, e non meramente esecutorio), ma indicando tre diversi subappaltatori, ciascuno dei quali avrebbe apportato una parte soltanto della SOA necessaria a coprire il requisito mancante.

Il Consiglio di Stato, avendo preso atto della lacuna normativa sul punto, ha chiesto “indicazioni nomofilattiche” alla Corte di giustizia UE, pur mostrando di preferire la tesi che consentirebbe di applicare al subappalto la stessa regola vigente per l’avvalimento (“Appare quindi plausibile concludere che, in applicazione di queste stesse indicazioni ermeneutiche, anche nel caso sin qui delineato (subappalto necessario, implicante l’obbligo di indicazione delle prestazioni da subappaltare e del nominativo dei subappaltatori) debba valere un principio generale di frazionabilità del requisito qualificante”).

Vedremo come risponderà la Corte di giustizia, anche se un pronostico in favore della tesi esposta dal Consiglio di Stato non sembra irragionevole, alla luce dell’approccio sinora avuto dai giudici del Lussemburgo sul subappalto e sull’avvalimento.