(Cons. Stato, sez. II, 15 ottobre 2020, n. 6263)
Il Consiglio di Stato ribadisce un costante orientamento sui rapporti tra la pianificazione sovracomunale e lo strumento urbanistico generale.
Viene, in particolare, affermata la natura sovraordinata delle scelte pianificatorie effettuate in sede di Piano di sviluppo industriale, analogamente a quanto accade per i piani di coordinamento territoriali, con conseguente effetto vincolante per i Comuni, che nell’esercitare il loro potere dovranno adeguarsi e conformarsi.
Viene però precisato che tale posizione gerarchicamente sovraordinata del Piano di sviluppo industriale non comporta un automatico effetto di prevalenza sulle scelte effettuate in sede di pianificazione, tanto che le aree continueranno ad essere disciplinate dal PRG, anche laddove in contrasto con i piani di sviluppo.
L’unico rimedio, ribadiscono i giudici di Palazzo Spada, è che i consorzi facciano valere l’inadempimento nei confronti dei Comuni, peraltro di fronte al Giudice ordinario, mentre la funzione urbanistica continua a rimanere in capo alle Amministrazioni comunali.