(Cons. Stato, sez. IV, 24 novembre 2020, n. 7355)
La sentenza rammenta come il giudizio di opposizione alla stima si concluda, non con una condanna al pagamento della indennità in favore dell’opponente, ma con una condanna al deposito delle somme presso il MEF.
Sebbene nel caso specifico si fosse formato il giudicato interno sulla giurisdizione, la sentenza chiarisce anche che sulle controversie attinenti allo svincolo delle somme depositate presso il MEF sussiste la giurisdizione del giudice ordinario.
Infine viene precisato che lo svincolo delle somme costituisce l’oggetto di un apposito procedimento amministrativo, disciplinato dall’art. 28 del TU sugli espropri, rispetto al quale non è proponibile l’azione avverso il silenzio, dal momento che il privato vanta una situazione giuridica soggettiva qualificabile in termini di diritto soggettivo, e non di interesse legittimo.
La peculiarità della sentenza è rappresentata dall’esito non definitivo, giustificato dalla pendenza di un giudizio in Cassazione sulle sorti di un controcredito vantato dall’Amministrazione a titolo di tributi non versati, oltre alla rilevanza da attribuire alla cessione del credito intervenuta nella more a vantaggio di un soggetto terzo rispetto all’espropriato.