(Cass. civ., sez. I, 3 febbraio 2021, n. 2460)
Nel solco tracciato dalle Sezioni Unite, con la sentenza n. 23620 del 2018, la Corte di Cassazione ribadisce la perfetta fungibilità dei due registri pubblici, ai fini della notifica degli atti giudiziari in materia civile.
Lo fa ricostruendo la complessa stratificazione normativa, ed esaminando gli orientamenti giurisprudenziali succedutisi nel tempo.
All’esito di tale percorso ricostruttivo, ha affermato il seguente principio di diritto: “A seguito dell’istituzione del cd. “domicilio digitale” di cui al D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, art. 16 sexies convertito con modificazioni in L. 7 dicembre 2012, n. 221 come modificato dal D.L. 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni in L. 11 agosto 2014, n. 114 le notificazioni e comunicazioni degli atti giudiziari, in materia civile, sono ritualmente eseguite – in base a quanto previsto dal D.L. n. 179 del 2012, art. 16 ter, comma 1, modificato dal D.L. n. 90 del 2014, art. 45-bis, comma 2, lett. a), n. 1), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 114 del 2014, e successivamente sostituito dal D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217, art. 66, comma 5, con decorrenza dal 15.12.2013 – presso un indirizzo di posta elettronica certificata estratto da uno dei registri indicati dal D.Lgs. n. 82 del 2005, artt. 6 bis, 6 quater e 62 nonchè dall’art. 16, comma 12 stesso decreto, dal D.L. n. 185 del 2008, art. 16, comma 6, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 2 del 2009, nonchè il registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della Giustizia e, quindi, indistintamente, dal registro denominato INI-PEC e da quello denominato Re.G.Ind.E.“.