(TAR Lombardia, Brescia, sez. II, 19 novembre 2021, n. 975)
Sentenza opinabile, quella del TAR bresciano, che in un giudizio relativo ad un rigetto della richiesta di subappalto, ha declinato la propria giurisdizione in favore di quella del Giudice ordinario.
La motivazione addotta dal TAR si incentra sulla asserita inesistenza di un potere discrezionale in capo alla PA, come invece sussisterebbe quando si tratta di verificare il possesso dei requisiti in capo al subappaltatore.
In realtà, non sembra potersi fondatamente dubitare della rilevanza pubblicistica che assume la norma che vieta all’appaltatore di praticare in favore del subappaltatore prezzi con un ribasso superiore al 20%. La questione, quindi, non si pone sul piano di perfetta parità tra parti private contraenti, come si sostiene nella sentenza in esame.
Dal che discende, logicamente, il venir meno del fondamento su cui poggia l’intero impianto motivazionale della sentenza.
Ad ogni modo la tesi opposta, che riconosce la giurisdizione in favore del GA è stata espressa, fra le altre, dalle seguenti pronunce:
- T.A.R. Marche Ancona Sez. I, 23/04/2020, n. 252
- Cons. Stato, sez. IV, 14 marzo 2016, n. 1013
- CdS, sez. IV, 24 marzo 2010, n. 1713
Cons. Stato, Sez. V, 21 novembre 2007, n. 5906