(Cons. Stato, Ad. Plen., 29 novembre 2021, nn. 20 e 21)
Il tema dell’affidamento del privato, e dei limiti entro cui l’ordinamento lo considera tutelabile, era da tempo al centro del dibattito giurisprudenziale, soprattutto nei settori della edilizia e dei contratti pubblici.
Dopo una serie di pronunce altalenanti, soprattutto in ordine alla giurisdizione, la Plenaria ha preso una posizione definitiva sull’argomento, in alcuni punti anche non perfettamente collimante con l’opinione della Corte di Cassazione.
Nella sentenza n. 20/2021, relativa ad una vicenda in cui il privato si era visto annullare in sede contenziosa il titolo edilizio rilasciato dal Comune, la Plenaria ha innanzitutto chiarito che la tutela dell’affidamento rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo. In secondo luogo ha precisato che l’affidamento, per essere giuridicamente tutelabile, deve essere ragionevole, ossia incolpevole.
Nella sentenza n. 21/2021, relativa alla materia dei contratti pubblici, la Plenaria ha ripercorso i passaggi essenziali del ragionamento svolto nella precedente pronuncia, precisando i termini entro cui può ritenersi tutelabile l’affidamento nei casi in cui l’aggiudicazione venga impugnata in sede giurisdizionale.