(TAR Lazio, Roma, sez. II-bis, 31 dicembre 2021, n. 13664)
Interessante pronuncia in materia di silenzio inadempimento, la cui fattispecie può essere così riassunta.
A fronte di una espropriazione, il privato aveva ottenuto dall’Amministrazione il riconoscimento di un diritto edificatorio, a seguito della sottoscrizione di un accordo ex art. 11 della legge n. 241/90, la cui concreta realizzazione presupponeva la individuazione – da parte della PA – di un terreno sul quale farlo “atterrare”.
A seguito del silenzio protrattosi sulla istanza finalizzata alla individuazione delle aree di atterraggio dei diritti edificatori, il privato ha promosso il giudizio ex art. 117 c.p.a.
Il TAR per il Lazio, con una limpida decisione, ha stabilito che:
- i riconoscimento di un diritto edificatorio in luogo del pagamento dell’indennità di esproprio costituisce una datio in solutum;
- i diritti edificatori attribuiscono al titolare una posizione di interesse legittimo, che lo abilita ad esercitare le facoltà di tipo sollecitatorio nei confronti dell’Ente;
- l’effetto estintivo dell’obbligazione originaria (di corresponsione dell’indennità) si avrà solo quando il diritto edificatorio sarà concretamente esercitabile da parte del titolare;
- in caso di mancata individuazione dell’area di atterraggio, tornerà ad essere esigibile l’obbligazione originaria;
- in tal caso, il quantum debeatur non sarà liquidabile con riferimento al valore di mercato dell’immobile che si sarebbe potuto edificare, ma sarà identificabile nell’importo dovuto a titolo di indennità.
La sentenza si conclude dichiarando l’obbligo dell’Amministrazione di provvedere alla identificazione delle aree di atterraggio, ovvero in alternativa al pagamento della indennità di espropriazione originariamente quantificata.