(Cons. Stato, sez. IV, 298 gennaio 2022, n. 616)
Il Consiglio di Stato, nel richiamare diversi precedenti in materia, chiarisce le ragioni per cui il regime del silenzio assenso non trova applicazione nei casi di permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici.
In particolare, gli argomenti addotti per giungere a tale conclusione sono i seguenti:
a) la formazione del silenzio-assenso postula la piena conformità dell’istanza alla normativa e alla strumentazione urbanistica ed edilizia di riferimento;
b) il permesso di costruire in deroga rappresenta l’espressione di un potere ampiamente discrezionale che si concretizza in una decisione di natura urbanistica, previa delibera del Consiglio comunale;
c) le stesse conclusioni valgono per i permessi di costruire in deroga di cui al comma 1-bis dell’art. 14, DPR n. 380 del 2001 (relativi agli interventi di ristrutturazione edilizia), i quali sono semplicemente una species della più ampia categoria dei permessi di costruire in deroga di cui al precitato articolo 14.
Pertanto, stante l’imprescindibilità del passaggio in Consiglio comunale, i giudici di Palazzo Spada hanno concluso per l’inapplicabilità del generale istituto del silenzio-assenso previsto per i permessi di costruire ordinari.