Le Sezioni Unite sulla concessione-contratto e sulla validità dello schema “proposta-accettazione”.

(Cass. civ., SSUU, 25 marzo 2022, n. 9775)

Interessante pronuncia sul tema degli accordi accessivi al provvedimento amministrativo, e sulla validità della loro stipula non in un unico documento contrattuale, ma in virtù dello scambio di una proposta e di una accettazione unilaterale.

Il caso riguardava la concessione per la manutenzione della sede stradale, disciplinata dall’art. 25 del Codice della strada, per la quale l’art. 67 del Regolamento al Cds richiede la stipulazione di una convenzione accessoria, con l’obiettivo di regolamentare tutta una serie di aspetti pratici (la data di inizio e fine lavori, le deviazioni al traffico, le modalità esecutive, i controlli, la somma dovuta per l’occupazione della sede, etc.).

Nel caso di Roma Capitale vi era anche un regolamento comunale che prevedeva delle penali per il caso di ritardo nella riconsegna del bene oggetto di concessione. Ci si è quindi chiesti se tali penali avessero natura civilistica, ovvero fossero una sanzione amministrativa, in quest’ultimo caso priva di necessaria base legale.

Il dubbio è stato risolto qualificandole in senso civilistico, osservando come la penale possa svolgere una duplice funzione, sia a tutela degli interessi di parte, attraverso la determinazione preventiva del danno, e sia a tutela degli interessi pubblici.

L’altra questione ha riguardato la validità della stipula di un contratto con la PA non attraverso la sottoscrizione di un unico documento, ma secondo lo schema proposta (sotto forma di regolamento comunale) e accettazione unilaterale successiva (sotto forma di adesione e sottoposizione al regolamento comunale).

Su tale aspetto la giurisprudenza aveva espresso orientamenti contrastanti, che sono stati ricomposti dalle Sezioni Unite riconoscendo la validità di un contratto con la PA – qual è quello della convenzione accessoria al provvedimento – stipulato non per forza in un unico documento contrattuale.