Le Sezioni Unite fanno chiarezza sul regime delle convenzioni PEEP e Bucalossi in materia di prezzo massimo di cessione

(Cass. civ., SSUU, 6 luglio 2022, n. 21384)

La questione del prezzo massimo di cessione degli immobili realizzati in base alle convenzioni PEEP e Bucalossi è stata oggetto di un vivace dibattito, sia dottrinale che giurisprudenziale.

Dal punto di vista concreto, però, tale situazione ha comportato una notevole incertezza applicativa, a discapito degli operatori del settore e degli utenti.

A tutto questo ha posto fine la sentenza in commento, che ha ricostruito in maniera compiuta il quadro normativo di riferimento e, soprattutto, colmato le lacune e le incertezze interpretative relative al prezzo massimo di cessione con riferimento alle due tipologie di convenzioni.

La sentenza si caratterizza, inoltre, per il fatto di aver preso le distanze da una precedente pronuncia delle Sezioni Unite (n. 18135 del 2015), in cui era stato stabilito che per le convenzioni Bucalossi il vincolo di prezzo astringeva soltanto il costruttore e sottoscrittore della convenzione, e non anche i successivi acquirenti degli immobili.

Al termine di una revisione interpretativa incentrata sull’esigenza di ricostruire il quadro complessivo in modo coerente con la funzione della edilizia residenziale pubblica, le Sezioni Unite hanno affermato i seguenti principi:

«In materia di edilizia residenziale pubblica, a seguito degli interventi legislativi di cui all’art. 5, comma 3-bis, del d.l. n. 70 del 2011, introdotto in sede di conversione dalla legge n. 106 del 2011, e all’art. 25-undecies del d.l. n. 119 del 2018, introdotto in sede di conversione dalla legge n. 136 del 2018, il vincolo del prezzo massimo di cessione degli immobili permane fino a quando lo stesso non venga eliminato con la procedura di affrancazione di cui all’art. 31, comma 49-bis, della legge n. 448 del 1998. Tale vincolo sussiste, in virtù della sostanziale equiparazione disposta dall’art. 3, comma 63, della legge n. 662 del 1996 e dall’art. 31, comma 46, della legge n. 448 del 1998, sia per le convenzioni di cui all’art. 35 della legge n. 865 del 1971 (c.d. convenzioni PEEP) sia per quelle di cui agli artt. 7 e 8 della legge n. 10 del 1977 (c.d. convenzioni Bucalossi), poi trasferiti, senza significative modifiche, negli artt. 17 e 18 del d.P.R. n. 380 del 2001».

«La procedura di affrancazione finalizzata all’eliminazione del vincolo di prezzo per i successivi acquirenti degli immobili di edilizia residenziale pubblica, che l’art. 25-undecies del d.l. n. 119 del 2018 ha esteso in favore di tutti gli interessati, è consentita, secondo la previsione del comma 2 della citata disposizione, anche in relazione agli atti di cessione avvenuti anteriormente alla data di entrata in vigore dell’art. 5, comma 3-bis, del d.l. n. 70 del 2011 (13 luglio 2011); e la pendenza della procedura di rimozione dei vincoli determina la limitazione degli effetti dei relativi contratti di trasferimento degli immobili nei termini di cui all’art. 31, comma 49- quater, della legge n. 448 del 1998».