(Cons. Stato, sez. V, 18 ottobre 2022, n. 8866)
Un interessante riepilogo delle caratteristiche che contraddistinguono i consorzi ordinari rispetto ai consorzi stabili, attraverso il richiamo di quanto stabilito dalla Plenaria n. 5 del 2021.
In particolare, la sentenza si è occupata delle modalità partecipative del consorzio ordinario, chiarendo che – a differenza di quanto previsto per il consorzio stabile – il primo non può partecipare per conto di alcune soltanto delle imprese consorziate.
Questo il passaggio della motivazione:
“(…) ai fini della disciplina in materia di contratti pubblici, il consorzio ordinario è considerato un soggetto con identità plurisoggettiva, che opera in qualità di mandatario delle imprese della compagine. Esso prende necessariamente parte alla gara per tutte le consorziate e si qualifica attraverso di esse, in quanto le stesse, nell’ipotesi di aggiudicazione, eseguiranno il servizio, rimanendo esclusa la possibilità di partecipare solo per conto di alcune associate”.