(Cons. Stato, sez. V, 7 novembre 2022, n. 9762)
Quasi un trattato sul consorzio stabile.
La sentenza affronta, in modo molto esaustivo, due temi essenziali:
- gli effetti della fusione per incorporazione sulla partecipazione alle gare;
- la possibilità di sostituire una impresa consorziata che, nelle more della gara, abbia presentato una irregolarità contributiva.
Entrambe le questioni vengono affrontate con un’ampia dotazione di argomenti, tratti anche dalla giurisprudenza della Cassazione e della Corte di giustizia UE.
Il primo argomento viene risolto distinguendo la società intesa come insieme di rapporti, che proseguono in una diversa forma organizzativa, dalla società come soggetto giuridico, che invece si estingue.
Il secondo problema viene superato facendo applicazione dei principi affermati dalla Adunanza Plenaria n. 2 del 2022 in tema di raggruppamenti temporanei di imprese, in forza dei quali la modifica soggettiva del RTI è consentita, non solo in fase di esecuzione, ma anche in quella di gara.
Pertanto, una volta appurato che una delle imprese consorziate, indicata come esecutrice, aveva maturato una irregolarità contributiva, la Stazione appaltante avrebbe dovuto interpellare il Consorzio stabile per capire se intendeva estromettere e sostituire la consorziata.
La sentenza si chiude con una interessante previsione in ordine al subentro nel contratto: la Stazione appaltante dovrà valutare di attribuire all’appellante l’intero bene della vita, ossia il diritto al subentro per un periodo corrispondente alla durata originaria del servizio, e non al mero segmento temporale residuo.