(Cons. Stato, sez. IV, 17 maggio 2023, n. 4933)
Interessante pronuncia sulla natura giuridica delle previsioni dettate dal DM n. 1444/1968 sulle distanze tra i fabbricati.
In sintesi la sentenza ha ribadito che:
- le previsioni dell’art. 9 del DM n. 1444/68 hanno carattere inderogabile;
- la inderogabilità si giustifica in quanto la norma tutela le esigenze collettive di igiene e sicurezza, non il diritto domenicale dei privati;
- la inderogabilità vale sia per i Comuni (in sede di elaborazione degli strumenti urbanistici) che per i privati.
La sentenza merita attenzione anche per ciò che concerne il tema dei rapporti tra le fonti normative.
Nel prendere in considerazione la disciplina introdotta nell’art. 2-bis del d.p.r. n. 380/2001, la sentenza ha chiarito che la novella ha attribuito alle regioni “la possibilità di prevedere, a determinate condizioni, disposizioni derogatorie al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444”, precisando però che tale facoltà è condizionata al fatto “che la Regione esercitasse la propria potestà legislativa concorrente in materia, prevedendo a livello territoriale la possibilità di deroghe alle distanze; facoltà che non consta essere stata esercitata”.