Le previsioni localizzative e l’obbligo di ripianificazione

(Cons. Stato, sez. , 1° agosto 2023, n. 7464)

Interessante sentenza che ha ribaltato l’esito di primo grado, in una controversia riguardante il rifiuto espresso dall’Amministrazione alla richiesta di ripianificazione urbanistica dopo la scadenza del termine quinquennale di validità delle precedenti previsioni urbanistiche che avevano destinato l’area alla realizzazione di opere pubbliche.

Il Consiglio di Stato ha ribadito che le norme del PRG che destinano una determinata area alla realizzazione di opere pubbliche rientrano nella categoria delle previsioni c.d. “localizzative”, che, a differenza di quelle “zonizzative”, implicano lo svuotamento incisivo e definitivo della proprietà privata, sicché si tratterebbe di vincoli ablatori e quindi soggetti alla scadenza del termine quinquennale previsto ex lege dagli artt. 9, 12 e 13 del d.P.R. n. 327 del 2001.

Per tale ragione, in presenza di previsioni sostanzialmente espropriative non trova neanche applicazione il termine decennale dei Piani urbanistici di cui all’art. 17 della l. n. 1950 del 1942, né può affermarsi l’operatività del principio di ultrattività degli stessi Piani, poiché ciò risulterebbe in contrasto con i principi generali in materia di tutela della proprietà privata, anche di matrice eurounitaria.

Il Consiglio di Stato, infine, ha escluso la possibilità di accedere al meccanismo compensativo previsto dall’art. 22 delle N.T.A. del PRG di Roma Capitale poiché l’istituto in questione si può applicare in presenza di una previsione espropriativa e quindi di un vincolo localizzativo ancora vigente.

In particolare viene chiarito che l’istituto della compensazione costituisce una forma di remunerazione alternativa a quella pecuniaria per i proprietari dei suoli destinati all’espropriazione consistente nella attribuzione di diritti edificatori.

La funzione della compensazione è pertanto quella di sostituire l’indennità di espropriazione ed infatti ad essa deve farsi riferimento per valutarne la congruità.

Pertanto, dal momento che tali condizioni non ricorrono nel caso in esame, poiché il vincolo collegato alle due opere pubbliche è venuto meno per scadenza del termine quinquennale, deve conseguentemente applicarsi la disciplina delle “zone bianche”.