I rapporti tra pianificazione urbanistica e tutela dell’affidamento

(Cons. Stato, sez. IV, 18 dicembre 2023, n. 10976)

La sentenza in commento costituisce una interessante evoluzione della tutela offerta dall’ordinamento nei confronti dell’affidamento ingenerato nel privato in materia di pianificazione urbanistica.

Nel richiamare le conclusioni a cui era addivenuta l’Adunanza Plenaria n. 24 del 1999, in ordine alla individuazione delle ipotesi in cui sorge un legittimo affidamento in capo al soggetto privato (stipula di convenzioni o altri accordi di diritto privato, nonché giudicato di annullamento), a fronte del quale sorge per l’Amministrazione un limite nell’esercizio dei poteri di pianificazione, la sentenza ha richiamato il recente arresto della medesima Plenaria (sentenze nn. 19 e 20 del 2021) sui tratti distintivi dell’affidamento tutelabile nel rapporto amministrativo.

Sulla scorta di tali conclusioni, il Consiglio di Stato ha ritenuto che il Comune di Milano aveva violato il legittimo affidamento ingenerato in capo all’acquirente di un immobile oggetto di dismissione pubblica, laddove subito dopo tale procedura il medesimo ente, senza fornire adeguata motivazione, aveva innovato il regime urbanistico dell’area diminuendo sensibilmente le sue potenzialità edificatorie.

È stato quindi accolto il ricorso contro l’approvazione dello strumento urbanistico, sebbene con la precisazione che il Comune di Milano potrà al limite confermare in futuro la scelta pianificatoria annullata, ma con una motivazione che renda evidente il percorso logico seguito dall’Amministrazione per ritenere prevalenti gli interessi pubblici rispetto a quello privato sotteso alla stabilità del previgente regime.