Le Sezioni Unite tornano sulla specialità della procura

(Cass. civ., SSUU 19 gennaio 2024, n. 2075; Cass. civ., SSUU 19 gennaio 2024, n. 2077)

Con due sentenze molto ben strutturate, che dichiarano di applicare principi altisonanti, le Sezioni Unite affrontano le seguenti problematiche connesse alla specialità della procura alle liti:

  1. la collocazione topografica della procura alla luce del processo telematico;
  2. il rilascio in data anteriore ed in luogo diverso dal ricorso.

Con riguardo al primo tema, la terza Sezione aveva dubitato della validità di una procura rilasciata su un documento analogico, digitalizzata attraverso l’autentica del difensore, e poi congiunta all’atto attraverso il deposito telematico, perché riteneva non sussistente il requisito della collocazione topografica, e poi perché il deposito telematico non consentiva di acquisire l’originale, con il conseguente rischio che la stessa procura venisse usata in diversi ricorsi.

Una impostazione estremamente formalistica.

Cass. civ., SSUU 19 gennaio 2024, n. 2077 ha invece fugato tutti i dubbi sollevati dalla terza sezione, dando continuità alla precedente sentenza n. 36507/2022 ed ai principi ivi contenuti, ossia:

  1. la centralità del diritto di difesa (artt. 24 e 111 Cost.; art. 47 Carta di Nizza; art. 19 Trattato UE; art. 6 Cedu);
  2. la necessità di evitare eccessi di formalismo che restringano l’accesso ad un tribunale;
  3. la funzione “di grande rilievo sociale” dell’avvocato;
  4. il principio di conservazione degli atti giuridici in materia processuale (art. 159 c.p.c.).

Il principio di diritto espresso dalle Sezioni Unite è il seguente: “in caso di ricorso nativo digitale, notificato e depositato in modalità telematica, l’allegazione mediante strumenti informatici – al messaggio di posta elettronica certificata (PEC) con il quale l’atto è notificato ovvero mediante inserimento nella “busta telematica” con la quale l’atto è depositato – di una copia, digitalizzata, della procura alle liti redatta su supporto cartaceo, con sottoscrizione autografa della parte e autenticata con firma digitale dal difensore, integra l’ipotesi, ex art. 83, terzo comma, c.p.c., di procura speciale apposta in calce al ricorso, con la conseguenza che la procura stessa è da ritenere valida in difetto di espressioni che univocamente conducano ad escludere l’intenzione della parte di proporre ricorso per cassazione”.

La sentenza, inoltre, chiarisce che la previsione dell’art. 83, co. 3 c.p.c. (“La procura si considera apposta in calce anche se rilasciata su foglio separato che sia però congiunto materialmente all’atto cui si riferisce o su documento informatico separato sottoscritto con firma digitale e congiunto all’atto cui si riferisce mediante strumenti informatici, individuati con apposito decreto del Ministero della giustizia.”) dà luogo ad una presunzione legale assoluta, e che la “busta telematica rappresenta lo strumento informatico che realizza la congiunzione virtuale all’atto cui la procura si riferisce”.

Con riguardo al tema della procura speciale rilasciata in data anteriore alla redazione del ricorso ed in un luogo diverso da quello indicato nell’atto, Cass. civ. SSUU 19 gennaio 2024, n. 20775 ha chiarito che l’art. 83 c.p.c. “non fa menzione della data (né tanto meno del luogo) di conferimento quale requisito di forma-contenuto della procura alle liti”, e che “non è necessario che esso sia contestuale o successivo alla redazione dell’atto, non essendo richiesta, a pena di nullità, la dimostrazione della volontà della parte di fare proprio il contenuto del medesimo atto nel momento stesso della sua formazione ovvero ex post”.

L’importante è che “il conferimento della procura alle liti avvenga all’interno della finestra temporale segnata dal momento (iniziale) di pubblicazione del provvedimento da impugnare e da quello (finale) della notificazione del ricorso”.

Viene quindi affermato il seguente principio di diritto: “In tema di ricorso per cassazione, il requisito della specialità della procura, di cui agli artt. 83, comma terzo, e 365 c.p.c., non richiede la contestualità del relativo conferimento rispetto alla redazione dell’atto a cui accede, essendo a tal fine necessario soltanto che essa sia congiunta, materialmente o mediante strumenti informatici, al ricorso e che il conferimento non sia antecedente alla pubblicazione del provvedimento da impugnare e non sia successivo alla notificazione del ricorso stesso”.