Le vie della irregolarità fiscale sono infinite.

(Cons. Stato, Ad. Plen., 24 aprile 2024, n. 7)

L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato sembra voler riaprire la stagione della caccia all’errore.

Dopo aver ribadito che i certificati rilasciati dalla Agenzia delle Entrate costituiscono atti di certificazione, e che i concorrenti devono possedere, continuativamente, i requisiti di ammissione alla gara, la sentenza ha stabilito che:

– il concorrente ha l’onere di comunicare qualsiasi causa di esclusione verificatasi successivamente alla presentazione dell’offerta, nonostante il silenzio dell’art. 85 d.lgs n. 50/2016 sul punto;

– il debito relativo al mancato pagamento del contributo unificato è di natura tributaria;

– anche se il certificato rilasciato dall’Agenzia delle Entrate e quello acquisito tramite AVCPASS non lo riportano, il debito per il mancato pagamento del contributo unificato integra una causa di esclusione dalla gara.

La sentenza si conclude con la dichiarazione di inefficacia del contratto, ai sensi dell’art. 122 del cpa.