(Consiglio di Stato, sez. IV, 29 agosto 2019, n. 5972)
La IV sezione precisa che non devono essere necessariamente sottoposte a valutazione di impatto ambientale (od a verifica di assoggettabilità) le “estensioni” o le “modifiche” di progetti che, in base alla normativa sopravvenuta, non siano più soggetti ex lege a V.I.A. e che, dunque, se presentati ex novo, non dovrebbero esservi necessariamente sottoposti