(Cons. Stato, sez. IV, 30 ottobre 2019, n. 7445)
Il Consiglio di Stato traccia le linee per differenziare la cessione volontaria, quale contratto ad oggetto pubblico, dal normale contratto di compravendita di diritto privato.
Presupposto indefettibile per configurare la cessione volontaria è che il procedimento amministrativo finalizzato all’esproprio sia stato avviato.
In particolare, l’elemento posto a fondamento della decisione è la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera, che nel caso in esame era successiva all’atto di cessione del bene e, quindi, ha portato ad escludere l’applicazione della disciplina sulla cessione volontaria.