I poteri della regione nella valorizzazione dei beni culturali

(Cons. Stato, sez. II, 14 novembre 2019, n. 7839)

Il Consiglio di Stato ribadisce un risalente orientamento secondo cui le modifiche introdotte dalla Regione, in sede di approvazione dello strumento urbanistico comunale, non comportano la necessità di riavviare il relativo procedimento, con conseguente ripubblicazione dello stesso.

Tutela e valorizzazione dei beni costituenti il patrimonio culturale, storico e a artistico – afferma il Consiglio di Stato – esprimono aree di intervento diversificate: la prima demandata allo Stato, la seconda alle Regioni.

Non invade la competenza statale la Regione che, in sede di approvazione del PRG, inserisca prescrizioni finalizzate a valorizzare beni di interesse culturale.