(Decreto legge 18 marzo 2020, n. 18)
L’art. 103, co. 2 del decreto legge “Cura Italia” ha previsto che “Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi, comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020”.
La formulazione letterale della norma suscita un dubbio meramente metodologico: se, in luogo del concetto di “conservazione della validità”, non sia più appropriato parlare di “proroga dell’efficacia” dei titoli in scadenza.
Attenderemo la legge di conversione del decreto.