(Cons. Stato, sez. V, 17 dicembre 2020, n. 8101)
In applicazione del principio elaborato per la prima volta dalla sentenza c.d. Granital (Corte cost. n. 170 del 1984), il Consiglio di Stato ha stabilito che il limite quantitativo all’ammissibilità del subappalto (pari al 30% dell’importo complessivo dei lavori) va disapplicato in quanto in contrasto con le norme di fonte eurounitaria e con la relativa giurisprudenza.
Vengono infatti espressamente richiamate le pronunce rese dalla Corte di Giustizia UE, Sezione Quinta, 26 settembre 2019, C-63/18, nonché in data 27 novembre 2019, C-402/18, oltre al precedente della medesima Sezione (Cons. St., V, 16 gennaio 2020, n. 389, secondo cui «i limiti ad esso relativi (30% per cento “dell’importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture”, secondo la formulazione del comma 2 della disposizione richiamata applicabile ratione temporis, […] deve ritenersi superato per effetto delle sentenze della Corte di giustizia dell’Unione europea»).
Vale la pena di ricordare come il c.d. decreto sblocca cantieri, convertito con legge 14 giugno 2019, n. 55, abbia introdotto una disciplina transitoria sino al 31 dicembre 2020, a tenore della quale il limite all’ammissibilità del subappalto è stato innalzato al 40%.