Alla Plenaria il (definitivo) chiarimento sulla natura della responsabilità della PA

(CGARS, sez. giur., 15 dicembre 2020, n. 1136)

Con una corposa e dotta ordinanza, il CGARS ha devoluto alla Plenaria, fra le altre, la questione della natura giuridica della responsabilità della PA in caso di silenzio inadempimento (ma, più in generale, il tema coinvolge tutte le modalità di esercizio del potere amministrativo).

La questione riguardava l’intempestivo rilascio della autorizzazione unica per la costruzione di impianti fotovoltaici, che aveva causato per il privato l’impossibilità di accedere alle agevolazioni dei diversi “conti energia”.

Il CGARS sostiene la tesi della responsabilità contrattuale essenzialmente per evitare che la Regione venga condannata a risarcire un danno che, sotto il profilo causale, deriva dalla sopravvenienza normativa (la legge che non ha rinnovato gli incentivi). Qualificando la responsabilità della PA come contrattuale, infatti, il risarcimento è limitato ai soli danni prevedibili. Al contrario, nel regime della responsabilità extracontrattuale questa limitazione non si pone, e quindi il danneggiante risponde anche dei danni imprevedibili.

Nell’argomentare la propria posizione, il CGARS ha avallato le seguenti tesi (che però in dottrina sono controverse):

  • la differenza tra danno evento e danno conseguenza;
  • la responsabilità da inadempimento non si fonderebbe sulla colpa, ma su di un criterio di tipo oggettivo;
  • la responsabilità extracontrattuale avrebbe funzione anche sanzionatoria (più correttamente “punitiva”), oltre che deterrente;
  • la Cassazione ha accolto la teoria del contatto sociale qualificato in diversi settori (medici, insegnanti, banche), e lo stesso potrebbe farsi anche nel rapporto di diritto pubblico;
  • l’esigenza di limitare il risarcimento ai soli danni prevedibili deriverebbe dal fatto che il denaro è una risorsa limitata.

Vedremo quindi se e come la Plenaria risolverà una questione che da sempre agita il dibattito giurisprudenziale e dottrinario.