Sul diniego al subappalto la giurisdizione spetta al giudice amministrativo

(Cons. Stato, sez. V, 10 gennaio 2022, n. 171)

Una sentenza che si limita al solo profilo della giurisdizione, rinviando la causa al TAR ex art. 105, co. 2 cpa, e che quindi non entra nel merito della controversia (il diniego al subappalto era stato negato per la violazione del ribasso sui prezzi praticati al subappaltatore, superiore al 20%), eppure di grande interesse.

Si ribadisce che la tradizionale ripartizione bifasica dei contratti pubblici, secondo cui la fase di selezione spetta alla cognizione del giudice amministrativo, mentre quella di esecuzione spetta al giudice ordinario, soffre di alcune eccezioni.

Viene affermato che, ogni qualvolta l’agire della PA è collegato all’esercizio di poteri, anche in presenza di vincoli contrattuali, lì sussisterà la giurisdizione del GA.

In particolare, viene chiarito che l’autorizzazione al subappalto implica l’esercizio di poteri amministrativi, volti a tutelare interessi pubblici, di fronte ai quali la situazione giuridica soggettiva dell’appaltatore si atteggia come interesse legittimo, con conseguente giurisdizione del GA.