L’accertamento della illegittimità ai fini risarcitori: la parola alla Plenaria

(Cons. Stato, sez. IV, 9 febbraio 2022, n. 945)

Il presupposto applicativo dell’art. 34 c.p.a. è che la domanda di annullamento non risulti più utile per il ricorrente, ad esempio perché nel frattempo la PA ha adottato altri provvedimenti, ma permanga un interesse residuale ad accertare la illegittimità del provvedimento “ai fini risarcitori”.

Sulla interpretazione di tale previsione, ed in particolare sull’interesse che dovrebbe sorreggere l’accertamento della illegittimità, si è creato un contrasto giurisprudenziale.

Secondo un primo orientamento, sarebbe sufficiente che il ricorrente deduca di voler proporre una successiva domanda risarcitoria, per integrare il presupposto dell’interesse all’accertamento della illegittimità.

Secondo un diverso orientamento, invece, il ricorrente dovrebbe allegare anche i presupposti della successiva domanda risarcitoria.

Secondo un terzo orientamento, il ricorrente dovrebbe addirittura provare, sulla base di elementi concreti, il danno subito.

La questione è stata sottoposta alla Plenaria da una ordinanza della sez. IV del Consiglio di Stato (9 febbraio 2022, n. 945), che ha formulato i seguenti quesiti:

– se – per procedersi all’accertamento dell’illegittimità dell’atto ai sensi dell’art. 34, comma 3, c.p.a., quando la domanda d’annullamento sia diventata improcedibile – sia sufficiente formulare un’istanza generica ed espressiva dell’interesse a un accertamento strumentale alla pretesa risarcitoria anche futura (e, in caso di risposta affermativa, se occorrano particolari modalità e se vi siano termini per la sua proposizione) oppure se occorra l’allegazione dei presupposti per la sua successiva proposizione (e, in caso di risposta affermativa, quali siano le modalità ed i termini per tale allegazione) oppure se sia necessaria la proposizione della domanda di risarcimento del danno, nell’ambito del medesimo giudizio nel quale si prospetta la possibile improcedibilità per sopravvenuta carenza d’interesse della domanda di annullamento o, in alternativa, in un autonomo giudizio (e, in caso di risposta affermativa, secondo quali modalità deve avvenire la formulazione di tale domanda);

– qualora si ritenga che, ai fini dell’accertamento di illegittimità ai sensi dell’art. 34, comma 3, c.p.a., sia sufficiente la sola allegazione degli elementi costitutivi della domanda risarcitoria, se il giudice investito di questa domanda di accertamento possa comunque pronunciarsi su una questione ‘assorbente’ e dunque su ogni profilo costitutivo della fattispecie risarcitoria, in quanto – anche in assenza della formulazione della domanda risarcitoria – comunque la riscontrata infondatezza di uno degli elementi costitutivi dell’illecito è correlata alla concreta insussistenza dell’interesse espressamente richiesto per la declaratoria di cui all’art. 34, comma 3, c.p.a.