(Cons. Stato, Ad. Plen., 3 settembre 2022, n. 11)
Con una limpida decisione, motivata in modo chiaro e non ridondante, la Plenaria si allinea al sistema utilizzato dalla Corte di Cassazione per il computo del termine lungo e, soprattutto, per la soluzione del problema causato dalla intersezione del periodo di sospensione feriale.
Il perno del ragionamento si incentra nella natura del periodo di sospensione, che viene ricondotto ad un termine a giorni e non a mesi.
Per tale ragione, il computo del termine lungo presuppone l’utilizzo di entrambi i criteri di calcolo, a mesi e a giorni, così che – dopo aver calcolato i 6 mesi dal dies a quo – la Plenaria chiarisce che occorrerà aggiungere i 31 giorni di sospensione feriale.
Questo il principio affermato:
– qualora il termine lungo di impugnazione abbia cominciato a decorrere prima del periodo feriale, al termine di impugnazione, calcolato a mesi, ai sensi degli articoli 155, secondo comma, c.p.c. e 2963, quarto comma, c.c. (per cui il decorso del tempo si ha, indipendentemente dall’effettivo numero dei giorni compresi nel rispettivo periodo, allo spirare del giorno corrispondente a quello del mese iniziale coincidente con la data di pubblicazione della sentenza), va alla fine aggiunto, realizzandosi così un prolungamento di tale termine nella misura corrispondente, il periodo di 31 giorni di sospensione previsto dalla l. n. 742 del 1969, come ribadito dall’art. 54, comma 2, del c.p.a., computato ex numeratione dierum ai sensi dell’art. 155, primo comma, c.p.c.