Il silenzio-assenso tra PPAA nel procedimento di autorizzazione paesaggistica: a quando la Plenaria?

(TAR Campania, Salerno, sez. II, 2 novembre 2022, n. 2896)

Nel procedimento volto al rilascio della autorizzazione paesaggistica (art. 146 del d.lgs. 42/04) abbiamo due Amministrazioni variamente coinvolte nell’esercizio del potere:

  • la Regione, oppure il Comune in subdelega (amministrazione procedente);
  • la Soprintendenza (amministrazione interpellata), chiamata ad esprimere un parere vincolante (se adottato entro il termine di 45 giorni).

Si sarebbe quindi indotti a ritenere che l’istituto del silenzio-assenso tra PPAA possa trovare applicazione anche in tale fattispecie.

La giurisprudenza, tuttavia, sul punto è divisa in almeno due orientamenti opposti.

Il motivo della contrapposizione risiede nel diverso ruolo attribuito alla Soprintendenza.

Per il primo orientamento, che nega l’applicabilità del silenzio-assenso, la Soprintendenza interverrebbe nella sola fase istruttoria e non sarebbe quindi co-titolare del potere decisorio.

Il che indurrebbe a qualificare il parere della Soprintendenza come meramente consultivo e non vincolante, con conseguente esclusione della fattispecie dall’ambito applicativo dell’art. 17-bis della legge n. 241/90.

Il provvedimento di autorizzazione paesaggistica, secondo questo primo orientamento, sarebbe pertanto mono-strutturato.

Si è espresso in tal senso TAR Campania, Salerno, sez. II, 2 novembre 2022, n. 2896, richiamando le seguenti pronunce:

  • Cons. Stato, sez. IV, 27 luglio 2020, n. 4765;
  • Cons. Stato, sez. IV, 29 marzo 2021, n. 2640;
  • Cons. Stato, sez. IV, 7 aprile 2022, n. 2584;
  • Cons. Stato, sez. VI, 24 maggio 2022, n. 4098.

Secondo un diverso orientamento, il parere della Soprintendenza parteciperebbe comunque alla formazione di un provvedimento pluristrutturato, visto che la legge richiede la sua acquisizione quale imprescindibile passaggio dell’iter procedimentale.

Saremmo quindi in presenza di un parere vincolante e non di un mero parere consultivo, con conseguente applicazione dell’art. 17-bis della legge n. 241/90.

Si è espressa in tal senso, anzitutto, la Commissione speciale del Consiglio di Stato, con il parere 23 giugno 2016, n. 1640.

Sulla stessa linea troviamo anche le seguenti pronunce:

Cons. Stato, sez. VI, 1° ottobre 2019, n. 6556;

Cons. Stato, sez. IV, 14 luglio 2020, n.4559;

Cons. Stato, sez. V, 14 gennaio 2022, n. 255.

Non è irragionevole ritenere che, prima o poi, tale contrasto verrà devoluto alla cognizione della Adunanza Plenaria al fine di un suo superamento.