L’Adunanza Plenaria sul metodo del confronto a coppie

(Cons. Stato, Ad. Plen., 14 dicembre 2022, n. 16)

È legittimo l’operato di una commissione giudicatrice che, nell’applicare il metodo del confronto a coppie, abbia espresso la medesima valutazione per tutti i subelementi dell’offerta tecnica da parte di ciascuno dei membri?

L’Adunanza Plenaria risponde negativamente, dopo aver ripercorso i tratti salienti del metodo del confronto a coppie.

Le motivazioni per cui si è giunti a ritenere che i commissari non possono esprimere tutti lo stesso giudizio tecnico ruota attorno ai seguenti argomenti:

  1. anche se non è necessaria la segretezza della valutazione, è statisticamente impossibile che la stessa valutazione venga ripetuta;
  2. la ratio del metodo si basa sulla valutazione individuale e sulla struttura bifasica del confronto a coppie;
  3. una valutazione identica contraddirebbe il sistema del confronto a coppie;
  4. alla base di tutto il ragionamento c’è il principio di massima trasparenza.

La Plenaria ha quindi affermato i seguenti principi:

a) nel diritto dei contratti pubblici, i commissari di gara cui è demandato il compito di esprimere una preferenza o un coefficiente numerico, quando procedono alla valutazione degli elementi qualitativi dell’offerta tecnica, possono confrontarsi tra loro in ordine a tali elementi prima di attribuire individualmente il punteggio alle offerte, purché tale confronto non si presti ad una surrettizia introduzione del principio di collegialità, con la formulazione di punteggi precostituiti ex ante, laddove tali valutazioni debbano essere, alla luce del vigente quadro regolatorio, anzitutto di natura esclusivamente individuale;

b) con riferimento al metodo del confronto a coppie, in particolare, l’assegnazione di punteggi tutti o in larga parte identici e non differenziati da parte dei tutti i commissari annulla l’individualità della valutazione che, anche a seguito della valutazione collegiale, in una prima fase deve necessariamente mantenere una distinguibile autonomia preferenziale nel confronto tra la singola offerta e le altre in modo da garantire l’assegnazione di coefficienti non meramente ripetitivi e il funzionamento stesso del confronto a coppie;

c)le valutazioni espresse dai singoli commissari, nella forma del coefficiente numerico non comparativo, possano ritenersi assorbite nella decisione collegiale finale, in assenza di una disposizione che ne imponga l’autonoma verbalizzazione, mentre per il confronto a coppie la manifestazione della preferenza è e deve essere anzitutto in una prima fase individuale, nel senso sopra precisato, e in quanto tale individualmente espressa e risultante dalla verbalizzazione.

È stato infine chiarito che i predetti principi non si applicano alla materia dei concorsi pubblici per il pubblico impiego.