Autorizzazione paesaggistica e parere negativo tardivamente emesso: a quando la Plenaria?

(Cons. Stato, sez. IV, 9 marzo 2023, n. 2487)

Sulle sorti del parere tardivo emesso dalla Soprintendenza si registra un contrasto nell’orientamento delle sezioni del Consiglio di Stato.

Secondo una prima tesi, il ritardo non comporterebbe l’inefficacia del parere, ma l’effetto consisterebbe nella perdita del suo carattere vincolante, in quanto manca una norma che faccia conseguire la perdita del potere dal mancato rispetto del termine per provvedere.

Questa è la tesi esposta dalla sentenza in commento, che tuttavia ha lealmente dato atto dell’esistenza di un diverso orientamento, secondo cui il parere tardivo dovrebbe ritenersi inefficace.

Secondo questa diversa impostazione, espressa dalla Sez. VI, alla fattispecie risulterebbe applicabile l’art. 17-bis della legge n. 241/90, e quindi il silenzio assenso come effetto del decorso del termine per il rilascio del parere.

A ben vedere, la differenza tra i due orientamenti risiede nella qualificazione giuridica della fattispecie.

Secondo il primo orientamento, il rapporto giuridico in questione intercorre tra il privato e la Soprintendenza, ed è quindi un rapporto verticale, con conseguente inapplicabilità del silenzio-assenso previsto dall’art. 17-bis.

Secondo il diverso orientamento, invece, la questione attiene alla cogestione del vincolo da parte di due Amministrazioni (c.d. decisioni pluristrutturate), nelle quali l’amministrazione procedente deve obbligatoriamente acquisire il parere dell’altra. Da qui l’applicabilità del silenzio-assenso tra PPAA.

Sarebbe quindi opportuno, per garantire la certezza del diritto, un intervento chiarificatore della Plenari.-