(Corte giust. UE, sez, III, 20 aprile 2023, causa C-348/22)
Avevamo dato conto dell’ordinanza con cui il TAR Puglia aveva sottoposto alla Corte di Giustizia UE una serie di dubbi sulla applicabilità della direttiva Bolkestein alle concessioni demaniali marittime.
Fra gli altri, il Giudice italiano aveva sollevato dubbi sulla efficacia immediatamente vincolante della direttiva in quanto:
- era stata adottata solo a maggioranza e non all’unanimità;
- non presenta i requisiti minimi per ritenerla auto-esecutiva;
- non era chiaro se la vincolatività della direttiva riguardasse anche il singolo funzionario del comune;
La Corte di Giustizia UE ha fornito una veloce risposta a tutte le perplessità del TAR Puglia, ribadendo che la direttiva Bolkestein è self executing e che ciascun singolo funzionario comunale è tenuto a darvi applicazione, indipendentemente da quanto previsto dall’ordinamento interno.
Tale obbligo, in particolare, è talmente vasto e assoluto che va osservato anche laddove – come nel caso di specie – non sussista un interesse transfrontaliero certo rispetto alla singola concessione.
Il che desta qualche perplessità, perchè se manca l’interesse che giustifica la norma sovranazionale, non si vede per quale ragione lo Stato membro dovrebbe perdere la propria sovranità normativa. La spiegazione della Corte si limita a rinviare al proprio orientamento in materia, risultando quindi poco esplicativa e autoreferenziale.
Ad ogni modo, all’esito di un percorso motivazionale piuttosto stringato, la Corte ha così concluso:
1) L’articolo 12, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12
dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, deve essere interpretato nel senso che esso non si applica unicamente alle concessioni di occupazione del demanio marittimo che presentano un interesse transfrontaliero certo.
2) L’articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 2006/123 deve essere interpretato nel senso che esso non osta a che la scarsità delle risorse naturali e delle concessioni disponibili sia valutata combinando un approccio generale e astratto, a livello nazionale, e un approccio caso per caso, basato su un’analisi del territorio costiero del comune in questione.
3) Dall’esame della prima questione non è emerso alcun elemento idoneo ad inficiare la validità della direttiva 2006/123 alla luce dell’articolo 94 CE.
4) L’articolo 12, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2006/123 deve essere interpretato nel senso che l’obbligo, per gli Stati membri, di applicare una procedura di selezione imparziale e trasparente tra i candidati potenziali, nonché il divieto di rinnovare automaticamente un’autorizzazione rilasciata per una determinata attività sono enunciati in modo incondizionato e sufficientemente preciso da poter essere considerati disposizioni produttive di effetti diretti.
5) L’articolo 288, terzo comma, TFUE deve essere interpretato nel senso che la valutazione dell’effetto diretto connesso all’obbligo e al divieto previsti dall’articolo 12, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2006/123 e l’obbligo di disapplicare le disposizioni nazionali contrarie incombono ai giudici nazionali e alle autorità amministrative, comprese quelle comunali.