(Cons. Stato, sez. VI, ord, 19 aprile 2023, n. 3974)
Con una ordinanza davvero ben motivata, la Sesta sezione ha rimesso alla Plenaria una serie di questioni interpretative connesse all’art. 31 del TU sull’edilizia.
Il punto centrale della controversia riguarda la possibilità di applicare la sanzione pecuniaria prevista dal co. 4-bis dell’art. 31 in relazioni a fattispecie consolidatesi prima dell’entrata in vigore del c.d. decreto Sblocca Italia, che nel 2014 ha introdotto la norma.
Ma per risolvere tale problematica, l’ordinanza dimostra come sia necessario prendere posizione sulla questione, logicamente preliminare, e sulla quale permangono incertezze applicative in giurisprudenza, dell’effetto traslativo automatico o meno della proprietà del bene abusivamente realizzato, alla scadenza dei 90 giorni dall’ordine di demolizione.
Inoltre viene chiesto di risolvere il contrasto sulla configurazione, in termini di illecito permanente ovvero istantaneo, della violazione dell’ordine di demolizione, sempre ai fini di risolvere la questione pratica sottoposta all’esame del Collegio.
In conclusione vengono formulati i seguenti quesiti alla Plenaria:
1) se, e in che limiti, l’inottemperanza alla ingiunzione di demolizione adottata ai sensi dell’art. 31, comma 3, del D.P.R. n. 380/2001, abbia effetti traslativi automatici che si verificano alla scadenza del termine di novanta giorni assegnato al privato per la demolizione;
2) se l’art. 31, comma 4 bis, del D.P.R. n. 380/01 sanzioni l’illecito costituito dall’abuso edilizio o, invece, un illecito autonomo di natura omissiva, id est, l’inottemperanza alla ingiunzione di demolizione;
3) se l’inottemperanza all’ordine di demolizione configuri un illecito permanente ovvero un illecito istantaneo ad effetti eventualmente permanenti;
4) Se la sanzione di cui all’art 31 comma 4 bis D.P.R. 380/01 possa essere irrogata nei confronti di soggetti che hanno ricevuto la notifica dell’ordinanza di demolizione prima dell’entrata in vigore della L. n. 164 dell’11.11.2014, quando il termine di novanta giorni, di cui all’art. 31, comma 3, risulti a tale data già scaduto e detti soggetti più non possano demolire un bene non più loro, sempre sul presupposto che a tale data la perdita della proprietà in favore del comune costituisca un effetto del tutto automatico.
Sarà interessante vedere come la Plenaria risolverà le questione sottoposte dall’ordinanza in commento.