(Cons. Stato, sez. VI, 4 luglio 2023, n. 6503)
Una questione che spesso incide sulla concreta applicazione della sanzione demolitaria è costituita dalla contemporanea pendenza di un giudizio penale, nell’ambito del quale sia stato adottato un provvedimento di sequestro.
Nel silenzio della norma, la circostanza è stata valutata in diversi modi dalla giurisprudenza, che ha elaborato tre distinti orientamenti, secondo cui l’esistenza di un sequestro renderebbe il provvedimento di demolizione:
- legittimo;
- illegittimo;
- temporaneamente ineseguibile.
Secondo il primo orientamento, il destinatario dell’ordine di demolizione avrebbe sempre la possibilità di conformarsi, ad esempio chiedendo il dissequestro in sede penale.
A tale prima tesi ha reagito il secondo orientamento, osservando come una simile impostazione contraddica l’esigenza di tutela in sede giurisdizionale della propria posizione soggettiva, tutelata costituzionalmente.
In posizione mediana si colloca l’ultimo orientamento, secondo cui l’ordine di demolizione non sarebbe illegittimo per via della contemporanea pendenza di un sequestro penale, ma la circostanza rileverebbe solo in termini di inesigibilità temporanea dell’ordine.
La sentenza in esame ha aderito a tale più recente posizione, osservando che:
Il sequestro penale dell’immobile non influenza la legittimità dell’ordinanza di demolizione, il che appare logico se si considera che diversamente la tutela del territorio verrebbe a dipendere da circostanze non nel dominio dell’amministrazione istituzionalmente preposta, che anzi potrebbe esserne all’oscuro.
Il contemperamento con le esigenze della difesa si realizza infatti in altro modo, ovvero ritenendo che il termine assegnato dall’ordinanza per la demolizione o la rimessione in pristino non decorra sin quando l’immobile rimane sotto sequestro, restando all’autonoma iniziativa della difesa ovvero della magistratura inquirente attivare gli strumenti che al dissequestro possono condurre. Deve pertanto ritenersi che in presenza di un sequestro penale di opera abusiva e nella vigenza dello stesso, il termine per l’ottemperanza all’ordine di demolizione non decorre fino a che tale misura cautelare non sia venuta meno e il bene ritornato nella disponibilità del privato, di tal che, il formale accertamento dell’inottemperanza deve fare riferimento al mancato adempimento dell’ingiunzione demolitoria decorsi novanta giorni dal dissequestro dell’immobile.