La Sez. IX della Corte di Giustizia UE, con sentenza del 2 maggio 2019, in causa C-309/18, ha ritenuto che la normativa nazionale italiana, interpretata nel senso di prevedere l’esclusione dalla gara per il caso di mancata indicazione dei costi della manodopera, non contrasta con i principi della certezza del diritto, della parità di trattamento e di trasparenza, con una precisazione che sembra stemperare molto le conclusioni generali: "sempreché tale condizione e tale possibilità di esclusione siano chiaramente previste dalla normativa nazionale relativa alle procedure di appalti pubblici espressamente richiamata in detta documentazione”.
Inoltre, ha precisato che “se le disposizioni della gara d’appalto non consentono agli offerenti di indicare i costi in questione nelle loro offerte economiche, i principi di trasparenza e di proporzionalità devono essere interpretati nel senso che essi non ostano alla possibilità di consentire agli offerenti di sanare la loro situazione e di ottemperare agli obblighi previsti dalla normativa nazionale in materia entro un termine stabilito dall’amministrazione aggiudicatrice”.