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Il nuovo “Regolamento per l’esercizio delle attività commerciali e artigianali nel territorio della Città Storica” è stato dichiarato illegittimo dal TAR per il Lazio

Il nuovo “Regolamento per l’esercizio delle attività commerciali e artigianali nel territorio della Città Storica” è stato dichiarato illegittimo dal TAR per il Lazio (sez. II-ter, 26 aprile 2019 n. 5321) nella parte in cui:

- subordina l’accesso alle attività tutelate unicamente al “soggetto che abbia maturato un’anzianità di iscrizione alla Camera di Commercio o all’albo delle imprese artigiane non inferiore a tre anni e che eserciti da almeno tre anni” (art. 8, co. 1);
- Limita la cessione e il trasferimento delle attività non vietate a condizione che siano trasformate in attività tutelate (art. 12, co. 4).

Con riguardo al primo vizio, l’accoglimento si fonda sulla ritenuta insussistenza di una adeguata e proporzionata giustificazione della limitazione: “La previsione regolamentare si risolve, pertanto, in un appesantimento delle condizioni soggettive già vigenti in termini di legittimazione all’apertura dell’esercizio commerciale che non trova giustificazione nelle finalità di tutela che la deliberazione ha espresso a fondamento dell’approvazione del regolamento e che si aggiunge, duplicandoli, ai già previsti oneri di legge e di regolamento. Il ricorso sul punto è fondato e quindi, in accoglimento del gravame, l’art. 8 comma 1 del regolamento di cui alla DAC nr. 47/2018 deve essere annullato nella parte in cui subordina l’apertura delle attività ivi meglio elencate al possesso di “un’anzianità di iscrizione alla Camera di Commercio o all’albo delle imprese artigiane non inferiore a tre anni” ed all’ esercizio “da almeno tre anni” dell’attività”.

Con riguardo al secondo vizio, la motivazione è stata così testualmente illustrata: “In questo caso, imporre una limitazione di cessione e trasferimento dell’attività non vietata a condizione che sia trasformata in un’attività tutelata eccede lo scopo di tutela, in quanto di fatto priva l’esercizio di un valore proprio (ovvero la clientela, che dipende dall’offerta del prodotto) che si era formato nell’esercizio legittimo dell’attività non vietata. Pertanto, si tratta di una disciplina sostanzialmente ablativa che è senza causa (nel senso che non sussiste corrispondenza tra mezzo utilizzato e scopo di tutela)”.